La sentenza della Cassazione n.
19358 del 10 settembre 2010, ha consolidato ulteriormente il principio della
computabilità come orario di lavoro e, di conseguenza, ai fini retributivi, del
cosiddetto "tempo-tuta", quell'intervallo temporale dedicato alla vestizione
e alla svestizione.
La Suprema corte, nell'accogliere la
sentenza dei giudici di merito impugnata da una società, ha ritenuto che il
tempo necessario per la vestizione costituisse lavoro retribuito, confermando
la determinazione in via equitativa della quota oraria attratta nell'alveo del
lavoro effettivo.
Numerose sono state, le sentenze dei
vari tribunali che hanno visto confermare e riconoscere ai fini retributivi il
c.d. tempo per cambiarsi.
L’ultima, del Giudice del lavoro di
Pisa, ha visto riconoscere a sei infermieri di Cisanello il diritto a
considerare come tempo di lavoro 9 minuti in entrata e 9 in uscita necessari
per indossare o togliere la divisa ed ha condannato l’Azienda ospedaliera al
pagamento di 18 minuti per ogni giorno lavorato degli infermieri nel periodo
2005 – 2010.
I sei infermieri hanno percepito
circa 4mila euro a testa di arretrati più gli interessi di legge.
Anche per i motivi sopra esposti il sindacato UIL PA VVF ha deciso di farsi
promotore di un ricorso, nei confronti dell’Amministrazione, per far retribuire,
al personale operativo che aderirà al ricorso, il tempo necessario per
indossare e togliersi la divisa e per far recuperare le ore impiegate per tali
operazioni effettuate negli ultimi cinque anni.
La UIL PA VVF propone pertanto
un ricorso amministrativo per il riconoscimento del diritto alla remunerazione
del “tempo per cambiarsi“ ed il recupero delle ore effettuate per tali
operazioni nel periodo che va dalla interruzione della prescrizione (con atto
giudiziario) fino a cinque anni
indietro, oltre interessi di legge e rivalutazione.
Ricordiamo inoltre che gli esiti
della sentenza definitiva avranno effetto solo per i ricorrenti, salvo poi
che, successivamente, la decisione venga recepita in una legge o contratto
collettivo nazionale di lavoro, e pertanto solo coloro che ricorrono
potranno richiedere il diritto alla corresponsione degli arretrati.
Pertanto tutti coloro che intendono aderire al ricorso possono contattare le Segreterie provinciali UIL PA VVF per le necessarie formalità.
UIL PA VVF