giovedì 4 dicembre 2014

Ricorso "In busta paga il tempo per cambiarsi" + richiesta arretrati



La sentenza della Cassazione n. 19358 del 10 settembre 2010, ha consolidato ulteriormente il principio della computabilità come orario di lavoro e, di conseguenza, ai fini retributivi, del cosiddetto "tempo-tuta", quell'intervallo temporale dedicato alla vestizione e alla svestizione.

La Suprema corte, nell'accogliere la sentenza dei giudici di merito impugnata da una società, ha ritenuto che il tempo necessario per la vestizione costituisse lavoro retribuito, confermando la determinazione in via equitativa della quota oraria attratta nell'alveo del lavoro effettivo.

Numerose sono state, le sentenze dei vari tribunali che hanno visto confermare e riconoscere ai fini retributivi il c.d. tempo per cambiarsi.

L’ultima, del Giudice del lavoro di Pisa, ha visto riconoscere a sei infermieri di Cisanello il diritto a considerare come tempo di lavoro 9 minuti in entrata e 9 in uscita necessari per indossare o togliere la divisa ed ha condannato l’Azienda ospedaliera al pagamento di 18 minuti per ogni giorno lavorato degli infermieri nel periodo 2005 – 2010.
I sei infermieri hanno percepito circa 4mila euro a testa di arretrati più gli interessi di legge.

Anche per i motivi sopra esposti il sindacato UIL PA VVF ha deciso di farsi promotore di un ricorso, nei confronti dell’Amministrazione, per far retribuire, al personale operativo che aderirà al ricorso, il tempo necessario per indossare e togliersi la divisa e per far recuperare le ore impiegate per tali operazioni effettuate negli ultimi cinque anni.

La UIL PA VVF propone pertanto un ricorso amministrativo per il riconoscimento del diritto alla remunerazione del “tempo per cambiarsi“ ed il recupero delle ore effettuate per tali operazioni nel periodo che va dalla interruzione della prescrizione (con atto giudiziario)  fino a cinque anni indietro, oltre interessi di legge e rivalutazione.


Ricordiamo inoltre che gli esiti della sentenza definitiva avranno effetto solo per i ricorrenti, salvo poi che, successivamente, la decisione venga recepita in una legge o contratto collettivo nazionale di lavoro, e pertanto solo coloro che ricorrono potranno richiedere il diritto alla corresponsione degli arretrati.

Pertanto tutti coloro che intendono aderire al ricorso possono contattare le Segreterie provinciali UIL PA VVF per le necessarie formalità.

UIL PA VVF